La ZES Unica si conferma anche per il triennio 2026–2028 come uno degli strumenti più rilevanti di finanza agevolata a favore delle imprese che investono nel Mezzogiorno.
Con la Legge di Bilancio 2026, lo Stato rinnova il credito d’imposta ZES Unica, rafforzando il sostegno agli investimenti produttivi e puntando su crescita, innovazione e stabilità occupazionale nelle regioni del Sud.

Per le aziende, si tratta di un’opportunità concreta per ridurre il costo degli investimenti in beni strumentali nuovi e migliorare la competitività nel medio-lungo periodo.

Cos’è il credito d’imposta ZES Unica e a chi si rivolge

Il credito d’imposta ZES Unica è un’agevolazione fiscale destinata alle imprese che realizzano progetti di investimento iniziale in strutture produttive situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna, Abruzzo o nelle zone assistite delle regioni Marche ed Umbria.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, a condizione che rientrino in un piano coerente di sviluppo o ampliamento aziendale.

La normativa prevede:

  • investimento minimo: 200.000 euro
  • investimento massimo: 100 milioni di euro

In cambio, l’impresa si impegna a mantenere l’attività economica e i beni agevolati nel territorio ZES per un periodo definito dalla legge (5 per le Grandi Imprese e 3 anni per le PMI).

Scadenze ZES Unica: il calendario da rispettare

Uno degli aspetti più delicati della ZES Unica è la gestione delle tempistiche, che richiede attenzione e accurata programmazione.

Per ogni anno del triennio (2026, 2027 e 2028) sono previste due fasi:

  1. Comunicazione preventiva
    Da presentare tra il 31 marzo e il 30 maggio, indicando:
    • spese già sostenute
    • investimenti che si prevede di completare entro il 31 dicembre dello stesso anno
  2. Comunicazione integrativa
    Da inviare tra il 3 e il 7 gennaio dell’anno successivo, per confermare che gli investimenti dichiarati sono stati effettivamente realizzati.

Il mancato rispetto di queste finestre può comportare la perdita del beneficio.

Spese ammissibili: quali investimenti rientrano nel credito ZES

Il credito d’imposta ZES Unica è pensato per sostenere investimenti produttivi reali. Sono considerate ammissibili:

  • macchinari nuovi
  • impianti e attrezzature
  • beni acquisiti tramite leasing finanziario

Rientrano inoltre:

  • acquisto di terreni
  • costruzione, acquisizione o ampliamento di immobili strumentali

Attenzione però a un limite importante: terreni e fabbricati non possono superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Accedere alla ZES Unica: perché la pianificazione è decisiva

Accedere al credito d’imposta ZES non significa semplicemente “presentare una domanda”, ma serve una pianificazione finanziaria strutturata, basata su:

  • business plan dettagliato
  • elenco puntuale dei beni da acquistare
  • cronoprogramma realistico degli investimenti
  • coerenza con i requisiti normativi

Solo dopo questa fase è possibile procedere con l’invio delle comunicazioni attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Un’impostazione approssimativa espone l’impresa a errori formali, ritardi o riduzioni del credito riconosciuto.

Quanto vale il credito d’imposta ZES Unica: le percentuali per territorio e dimensione

L’intensità dell’agevolazione varia in base all’area geografica in cui si realizza l’investimento:

  • 40%: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia
  • 30%: Basilicata, Molise, Sardegna
  • 15%: zone assistite dell’Abruzzo, Marche e Umbria
  • 40–50%: specifiche aree di Puglia e Sardegna legate al “Fondo per una transizione giusta” (Sulcis 40%; Taranto 50%)

Sono previste maggiorazioni per dimensione aziendale: +10% per le medie imprese e +20% per le piccole e micro imprese. Pertanto, per Micro e Piccole imprese localizzate in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia – ad esempio – il credito d’imposta arriva al 60% del totale degli investimenti.

Cumulabilità del credito ZES: limiti e regole da conoscere

Il credito d’imposta ZES Unica può essere cumulato con altri incentivi, ma entro limiti ben precisi.

  1. Con aiuti statali: il cumulo è consentito solo fino alle intensità massime previste dalle mappe europee degli aiuti regionali.
  2. Con aiuti non statali: possibile arrivare fino al 100% della spesa sostenuta.

Resta comunque valido il principio del divieto di doppio finanziamento, ovvero la stessa quota di costo non può essere coperta da più agevolazioni pubbliche!

Utilizzo del credito e controlli

Il credito d’imposta ZES Unica si utilizza esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

La compensazione può avvenire soltanto dopo:

  • la conclusione degli investimenti
  • il provvedimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate che ne certifica l’importo

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.